IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva; formula le seguenti osservazioni.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione  lavoro
 il   4  dicembre  1992,  si  costituiva  in  giudizio  Ghelia  Maria,
 esponendo: di aver subito un infortunio in data 8 luglio 1989, mentre
 svolgeva  attivita'  di  istruttore  subacqueo  presso   il   "Centro
 Pesciolino Sub" in Caprioli in provincia di Salerno; che a seguito di
 tale  infortunio  ella si trovo' paralizzata agli arti inferiori, per
 barotrauma midollare; che tuttavia l'I.N.A.I.L. le  aveva  negato  la
 richiesta  rendita, ritenendo che la ricorrente non potesse rientrare
 nell'ambito della tutela assicurativa prevista  dal  testo  unico  n.
 1124/65.
    Ritenendo  dunque  che l'attivita' di istruttore subacqueo dovesse
 considerarsi rientrante tra quelle protette e di cui all'art.  1  del
 testo unico citato, e riferendosi anche all'art. 4 del medesimo testo
 unico,  la  ricorrente  chiedeva  la  condanna  dell'I.N.A.I.L.  alla
 corresponsione della  richiesta  rendita  a  seguito  del  denunciato
 infortunio,    sollevando    in    via   subordinata   eccezione   di
 incostituzionalita' del d.P.R. n. 1124/1965, per  contrasto  con  gli
 artt.  3  e  38  della  Costituzione,  nella  misura in cui dovessero
 considerarsi escludere la tutela assicurativa a fronte di  un  lavoro
 potenzialmente  pericoloso  come  era  certo  quello  espletato dalla
 Ghelia.
    Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L.  affermando  che  ai  sensi
 dell'art.  4  citato  doveva  considerarsi  ammessa  la  tutela per i
 lavoratori subordinati o i lavoratori artigiani, ivi comprese  alcune
 posizioni  soggettive  lavorative,  fra  cui  non  rientrava peraltro
 certamente   quella  della  ricorrente;  quest'ultima  infatti,  come
 titolare del centro sportivo, non aveva  rapporti  di  subordinazione
 con terzi, ne' poteva considerarsi "artigiana". Veniva quindi chiesto
 il  rigetto  della  domanda  e  comunque  anche  una  declaratoria di
 manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' posta in
 via subordinata dalla Ghelia.
    La tesi secondo cui la ricorrente, istruttrice presso  una  scuola
 di  sub  di  cui  la  medesima era anche unica titolare, possa essere
 ricompresa nell'art. 4, n. 5, del testo unico  n.  1124/1965  non  e'
 certamente   accoglibile,  poiche'  l'elencazione  di  cui  sopra  e'
 tassativa e la fattispecie si riferisce agli "insegnanti o gli alunni
 delle scuole e di istituti di istruzione  ....  e  gli  addetti  alle
 esperienze  ed  esercitazioni  tecnico  pratiche  o di lavoro", fra i
 certo quali non  puo'  essere  ricompresa  una  istruttrice  di  sub,
 titolare  della  scuola  medesima; col termine "insegnante o scuola",
 non si puo' infatti che far  riferimento  come  esplicita  la  stessa
 legge  agli istituti di istruzione e a coloro che di essi fanno parte
 come  insegnanti   o   allievi,   dovendosi   escludere,   viceversa,
 l'attivita'  di  insegnamento  di  tecniche finalizzate non gia' alla
 acculturazione o alla valorizzazione professionale,  ma  al  diletto,
 come nelle ipotesi delle attivita' sportive.
    Si  e'  quindi in presenza di un infortunio sul lavoro accaduto ad
 una lavoratrice  autonoma,  nello  svolgimento  della  sua  attivita'
 professionale,  attivita' che, soggettivamente ed oggettivamente, non
 puo' essere compresa nell'elencazione di cui al citato art. 4.
    La Corte si e' gia' pronunciata con la  sentenza  n.  221/1985  in
 merito  all'esclusione  di  soci  lavoratori  di cooperative agricole
 rispetto  all'area  assicurativa  predisposta  dal  testo  unico   n.
 1124/1965, in proposito affermando, tra l'altro: "Nemmeno sussiste la
 denunciata  disparita' di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i
 lavoratori autonomi nella stessa  agricoltura.  Essa,  nella  vigenza
 delle    norme    denunciate,    ha    avuto   adeguate   ragionevole
 giustificazione. Il legislatore aveva  considerato  che  l'infortunio
 incideva  per  il dipendente direttamente sul salario, del quale egli
 rimaneva privato; e siccome il salario costituiva  l'unico  mezzo  di
 sussistenza,   era  giusto  e  necessario  che  ad  esso  salario  si
 sostituisse  l'indennita'  per  tutta   la   durata   dell'inabilita'
 temporanea  e  assoluta.  Per  i  lavoratori autonomi in agricoltura,
 invece, l'infortunio incideva sul reddito che normalmente e' annuale,
 tant'e' vero che il  premio  era  portato  al  capitale  e  non  alla
 retribuzione.  In altri termini, la temporanea inabilita' conseguente
 all'infortunio era meno significativa per i lavoratori  autonomi,  in
 quanto   essi  traevano  il  corrispettivo  della  propria  opera  da
 un'attivita' che  era  riferibile  non  esclusivamente  a  loro  come
 singoli ma al gruppo ...".
    Concludeva  quindi  la  Corte  affermando  che  nessun  rilievo di
 incostituzionalita' poteva affermarsi nel discrimine  tra  lavoratori
 autonomi  e subordinati, poiche' "il legislatore ha emesso i relativi
 provvedimenti scegliendo i tempi, le circostanze, i modi  e  i  mezzi
 delle tutele per l'evoluzione delle situazioni".
    Lo stesso concetto era stato affermato dalla Corte con la sentenza
 n.  158/1987, con la quale si statuiva la legittimita' costituzionale
 del   citato   testo   unico   nella   parte   in    cui    escludeva
 dall'assicurazione  i  lavoratori autonomi commercianti. Anche qui la
 Corte  affermava che il sospetto di incostituzionalita' relativo alla
 parte in cui il testo unico non includeva tra i  soggetti  assicurati
 anche  i  commercianti che esercitassero una delle attivita' indicate
 nell'art. 1  del  testo  unico,  doveva  considerarsi  "inammissibile
 perche'   rientra   nella   discrezionalita'   seppure   tecnica  del
 legislatore ampliare l'area dei lavoratori  autonomi,  che  fruiscono
 dell'assicurazione  obbligatoria  di norma indirizzata a proteggere i
 lavoratori subordinati".
    Nonostante la citata giurisprudenza della Corte costituzionale, il
 pretore prova  disagio  a  rigettare  come  manifestamente  infondata
 l'eccezione  formulata  dalla ricorrente, non riuscendo a comprendere
 la ratio della disparita' di trattamento tra  i  lavoratori  autonomi
 tout  court  e  i soci delle societa', previsti al punto 7 del citato
 art. 4, che esercitino comunque attivita' manuale o non manuale nelle
 societa' stesse; lo stesso I.N.A.I.L. nella presente controversia  ha
 affermato  che  se  il  "Centro Sub" fosse stato una societa', magari
 anche di fatto, la  ricorrente  avrebbe  potuto  invocare  la  tutela
 assicurativa.
    A fronte delle considerazioni di cui sopra, ritiene dunque il pre-
 tore   che  sia  opportuno,  che,  in  ogni  caso,  sia  la  Corte  a
 pronunciarsi circa  la  fondatezza  della  prospettata  eccezione  di
 incostituzionalita',  che a parere del pretore continua ad essere non
 manifestamente infondata nonostante la  citata  giurisprudenza  della
 Corte  (sulla  rilevanza  della medesima non vi e' lite fra le parti,
 tenuto conto  che  e'  assolutamente  pacifico  che  l'infortunio  e'
 avvenuto in piena attivita' lavorativa).