IL PRETORE Sciogliendo la riserva; formula le seguenti osservazioni. Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 4 dicembre 1992, si costituiva in giudizio Ghelia Maria, esponendo: di aver subito un infortunio in data 8 luglio 1989, mentre svolgeva attivita' di istruttore subacqueo presso il "Centro Pesciolino Sub" in Caprioli in provincia di Salerno; che a seguito di tale infortunio ella si trovo' paralizzata agli arti inferiori, per barotrauma midollare; che tuttavia l'I.N.A.I.L. le aveva negato la richiesta rendita, ritenendo che la ricorrente non potesse rientrare nell'ambito della tutela assicurativa prevista dal testo unico n. 1124/65. Ritenendo dunque che l'attivita' di istruttore subacqueo dovesse considerarsi rientrante tra quelle protette e di cui all'art. 1 del testo unico citato, e riferendosi anche all'art. 4 del medesimo testo unico, la ricorrente chiedeva la condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione della richiesta rendita a seguito del denunciato infortunio, sollevando in via subordinata eccezione di incostituzionalita' del d.P.R. n. 1124/1965, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella misura in cui dovessero considerarsi escludere la tutela assicurativa a fronte di un lavoro potenzialmente pericoloso come era certo quello espletato dalla Ghelia. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. affermando che ai sensi dell'art. 4 citato doveva considerarsi ammessa la tutela per i lavoratori subordinati o i lavoratori artigiani, ivi comprese alcune posizioni soggettive lavorative, fra cui non rientrava peraltro certamente quella della ricorrente; quest'ultima infatti, come titolare del centro sportivo, non aveva rapporti di subordinazione con terzi, ne' poteva considerarsi "artigiana". Veniva quindi chiesto il rigetto della domanda e comunque anche una declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' posta in via subordinata dalla Ghelia. La tesi secondo cui la ricorrente, istruttrice presso una scuola di sub di cui la medesima era anche unica titolare, possa essere ricompresa nell'art. 4, n. 5, del testo unico n. 1124/1965 non e' certamente accoglibile, poiche' l'elencazione di cui sopra e' tassativa e la fattispecie si riferisce agli "insegnanti o gli alunni delle scuole e di istituti di istruzione .... e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavoro", fra i certo quali non puo' essere ricompresa una istruttrice di sub, titolare della scuola medesima; col termine "insegnante o scuola", non si puo' infatti che far riferimento come esplicita la stessa legge agli istituti di istruzione e a coloro che di essi fanno parte come insegnanti o allievi, dovendosi escludere, viceversa, l'attivita' di insegnamento di tecniche finalizzate non gia' alla acculturazione o alla valorizzazione professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi delle attivita' sportive. Si e' quindi in presenza di un infortunio sul lavoro accaduto ad una lavoratrice autonoma, nello svolgimento della sua attivita' professionale, attivita' che, soggettivamente ed oggettivamente, non puo' essere compresa nell'elencazione di cui al citato art. 4. La Corte si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 221/1985 in merito all'esclusione di soci lavoratori di cooperative agricole rispetto all'area assicurativa predisposta dal testo unico n. 1124/1965, in proposito affermando, tra l'altro: "Nemmeno sussiste la denunciata disparita' di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi nella stessa agricoltura. Essa, nella vigenza delle norme denunciate, ha avuto adeguate ragionevole giustificazione. Il legislatore aveva considerato che l'infortunio incideva per il dipendente direttamente sul salario, del quale egli rimaneva privato; e siccome il salario costituiva l'unico mezzo di sussistenza, era giusto e necessario che ad esso salario si sostituisse l'indennita' per tutta la durata dell'inabilita' temporanea e assoluta. Per i lavoratori autonomi in agricoltura, invece, l'infortunio incideva sul reddito che normalmente e' annuale, tant'e' vero che il premio era portato al capitale e non alla retribuzione. In altri termini, la temporanea inabilita' conseguente all'infortunio era meno significativa per i lavoratori autonomi, in quanto essi traevano il corrispettivo della propria opera da un'attivita' che era riferibile non esclusivamente a loro come singoli ma al gruppo ...". Concludeva quindi la Corte affermando che nessun rilievo di incostituzionalita' poteva affermarsi nel discrimine tra lavoratori autonomi e subordinati, poiche' "il legislatore ha emesso i relativi provvedimenti scegliendo i tempi, le circostanze, i modi e i mezzi delle tutele per l'evoluzione delle situazioni". Lo stesso concetto era stato affermato dalla Corte con la sentenza n. 158/1987, con la quale si statuiva la legittimita' costituzionale del citato testo unico nella parte in cui escludeva dall'assicurazione i lavoratori autonomi commercianti. Anche qui la Corte affermava che il sospetto di incostituzionalita' relativo alla parte in cui il testo unico non includeva tra i soggetti assicurati anche i commercianti che esercitassero una delle attivita' indicate nell'art. 1 del testo unico, doveva considerarsi "inammissibile perche' rientra nella discrezionalita' seppure tecnica del legislatore ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria di norma indirizzata a proteggere i lavoratori subordinati". Nonostante la citata giurisprudenza della Corte costituzionale, il pretore prova disagio a rigettare come manifestamente infondata l'eccezione formulata dalla ricorrente, non riuscendo a comprendere la ratio della disparita' di trattamento tra i lavoratori autonomi tout court e i soci delle societa', previsti al punto 7 del citato art. 4, che esercitino comunque attivita' manuale o non manuale nelle societa' stesse; lo stesso I.N.A.I.L. nella presente controversia ha affermato che se il "Centro Sub" fosse stato una societa', magari anche di fatto, la ricorrente avrebbe potuto invocare la tutela assicurativa. A fronte delle considerazioni di cui sopra, ritiene dunque il pre- tore che sia opportuno, che, in ogni caso, sia la Corte a pronunciarsi circa la fondatezza della prospettata eccezione di incostituzionalita', che a parere del pretore continua ad essere non manifestamente infondata nonostante la citata giurisprudenza della Corte (sulla rilevanza della medesima non vi e' lite fra le parti, tenuto conto che e' assolutamente pacifico che l'infortunio e' avvenuto in piena attivita' lavorativa).